Aggiudicazione definitiva

Gara #240

TRASFORMAZIONE, EX ART 115 DLGS 267 / 2000, DEL CCN IN SOCIETÀ MISTA EX ART 17 DLGS 175 / 2016 E INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO OPERATORE ED APPALTATORE DEL CICLO DEI RIFIUTI, AI SENSI DELLO STESSO ART 17
 
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Informazioni appalto

21/09/2021
Aperta
Servizi
€ 114.500.000,00
MIGLIORATI CHRISTIAN
Consorzio dei Comuni dei Navigli

Categorie merceologiche

90511 - Servizi di raccolta di rifiuti
90512 - Servizi di trasporto di rifiuti
9061 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
8901541802
Qualità prezzo
TRASFORMAZIONE, EX ART 115 DLGS 267 / 2000, DEL CCN IN SOCIETÀ MISTA EX ART 17 DLGS 175 / 2016 E INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO OPERATORE ED APPALTATORE DEL CICLO DEI RIFIUTI, AI SENSI DELLO STESSO ART 17
 
TRASFORMAZIONE, EX ART 115 DLGS 267 / 2000, DEL CCN IN SOCIETÀ MISTA EX ART 17 DLGS 175 / 2016 E INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO OPERATORE ED APPALTATORE DEL CICLO DEI RIFIUTI, AI SENSI DELLO STESSO ART 17
€ 114.500.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
00223850306 Idealservice Soc. Coop.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

1
23/12/2021
Cognome Nome Ruolo
Migliorati Christian Presidente del Seggio di Gara
Brenca Gabriele Maria Segretario verbalizzante

Commissione valutatrice

1
29/12/2021
Cognome Nome Ruolo
Pesce Luca Presidente della Commissione Giudicatrice
Magnoni Paride Commissario
Ghelfi Laura Commissario

Scadenze

09/12/2021 12:00
22/12/2021 12:00
23/12/2021 09:30

Allegati

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15/09/2022 13:17
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Chiarimenti

15/10/2021 17:48
Quesito #1
Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) Si segnala che, seppure i servizi da svolgere siano numerosi, non è stata indicata dalla S.A. quale sia la prestazione principale e quali le prestazioni secondarie. In assenza di tale suddivisione
prevista dalla S.A. nei documenti di gara non è possibile per gli operatori economici partecipare alla procedura di gara in costituendo R.T.I. di tipo verticale o misto. Si chiede di indicare tale suddivisione delle prestazioni, e di prevedere la possibilità di partecipare in R.T.I. verticale o misto come da art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

2) Si chiede conferma che il sopralluogo sia obbligatorio, come da art. 11 del Disciplinare di gara, che debba essere svolto insieme al personale del Consorzio e che venga infine rilasciato un attestato di sopralluogo dal Consorzio da inserire nella documentazione di gara come indicato all’art. 15, lettera d) del Disciplinare. Siamo inoltre a chiedere con quali modalità effettuare la richiesta di appuntamento per il sopralluogo e le indicazioni nel caso di partecipazione in costituendo R.T.I.

3) In riferimento al subappalto si chiede conferma che non sia necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori citata all’art. 15 lettera b) pagina 16 all’interno delle indicazioni per la
compilazione del DGUE del Disciplinare di gara poiché l’obbligo di indicarla è sospeso fino al 30 giugno 2023 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 77/2021) Legge 108/2021.

4) Si chiede conferma che sia possibile ricorrere all’utilizzo del subappalto qualificante per dimostrare il possesso del requisito 7.1.2 lettera B) Categoria 10 classe E. Nel qual caso, unitamente alla documentazione del partecipante, si presenterà tra i documenti di gara anche il DGUE del subappaltatore.

5) Si chiede conferma che ai fini del possesso del requisito 7.2.3 sia validamente considerato un singolo appalto di raccolta e trasporto rifiuti svolto per un committente unico e rivolto ad un bacino di abitanti pari almeno a 120.000, se lo stesso appalto sia stato affidato con due diverse procedure di gara (una del 2012 e una del 2018) e per il quale siano stati stipulati due o più contratti, ma sia stato continuativamente svolto dalla scrivente dal 2012 ad oggi.

6) All’art. 10.3 del Capitolato si specifica che il Comune di Casorate ha una convenzione con l’impianto A2A di Lacchiarella; si chiede copia di detta convenzione dove sia evidenziato il costo di smaltimento e le condizioni contrattuali di conferimento.

7) Si chiede il valore di ammortamento residuo dei cassoni presenti presso il nuovo ecocentro di Ozzero e Morimondo.

8) In merito alla stesura della Relazione Tecnica costituente l’Offerta Tecnica, si chiede di specificare se la copertina e l’indice siano comprese nelle 200 facciate richieste o se esulano da tale conteggio.

9) In merito agli allegati tecnici, elaborati grafici, planimetrie, fotografie e simili richiesti al paragrafo 17 del Disciplinare di Gara, si chiede se sia possibile utilizzare il formato A3.

10) In riferimento alla modalità di presentazione dell’Offerta Tecnica descritta al paragrafo 17 del Disciplinare di Gara, si chiede di specificare la dimensione massima in Megabyte dei documenti richiesti e nello specifico:
  1. Dimensione massima (in Mb) di ogni singolo file;
  2. Dimensione totale massima (in Mb) di ogni singola busta.
11) Dall’analisi dei documenti di gara si evince che verrà messa a disposizione una spazzatrice i cui costi di ammortamento sono a carico del Comune. Si chiede di specificare se i costi di manutenzione e di esercizio siano a carico dell’azienda.

12) In riferimento al servizio di pulizia manuale del suolo pubblico presso il Comune di Bubbiano, nell’Allegato 3CSA IV Bubbiano vengono indicate 12 ore/settimana di servizio. Dall’analisi delle
ore/giorno indicate nello stesso documento risultano invece 14 ore/settimana di servizio. Si chiede di indicare le ore/settimana corrette.

13) Relativamente al servizio di pulizia dell’area mercato nel Comune di Castano Primo indicato nell’Allegato 3CSA IX Castano Primo, si chiede conferma che i giorni di servizio siano giovedì e sabato e non giovedì e venerdì come indicato nella tabella.

14) In merito al servizio di pulizia meccanica del suolo pubblico e trasporto del materiale raccolto e pulizia del mercato settimanale nel Comune di Cislano indicato nell’Allegato 3CSA X Cislano, si chiede indicare le ore/anno a base di gara in quanto dall’analisi dei dati effettuata le 520 ore/anno riportate nel documento non risultano corrette.

15) In riferimento al servizio di pulizia manuale del suolo pubblico nel Comune di Ozzero, nell’Allegato 3CSA XVII Ozzero vengono riportate le fasce orarie di servizio ma non vi è l’indicazione del mezzo utilizzato. Si chiede conferma che le due squadre operative siano composte da operatore e mezzo.

16) Il punto 7.2.4 del Disciplinare chiede di produrre titoli adeguati a dimostrare la disponibilità con impianti, siti di smaltimento etc. Si chiede a tal riguardo se i rifiuti identificati sono quelli in elenco
all’art. 8 del Capitolato o quelli presenti nell’elenco impianti dell’allegato 2 oppure nell’elenco delle quantità anno 2019 rilevati dalle tabelle dell’allegato 9. Facendo un raffronto tra i CER presenti nella tabella quantità anno 2019 e quella dell’art 8 del Capitolato ce ne sono in più tipo: 200110; 170904; 130208; 160505; 160504; 170605; 170802; 170504; 170301; 160708; 170603; 170402; 160214 mentre altri mancano tipo: 080318; 150104; 160605; 180203; 160102; 200203; 200302 e altri pericolosi; Si chiede conferma e di specificare per quali CER non è necessario recuperare la disponibilità di impianti che vengono gestiti da Consorzi specifici come i RAEE.


 
26/10/2021 15:54
Risposta
Si riportano di seguito le relative delucidazioni:

1) Si rimanda alla Sezione II, Punto II.2.2. del Bando di Gara.
Al riguardo si precisa che il codice CPV 90500000-2 “Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici” deve essere inteso come vocabolario principale. I CPV 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti, 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani, 90511100-4 Servizi di raccolta di rifiuti domestici, 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti, 90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade vanno intesi come vocabolario supplementare utilizzati per completare la descrizione dell'oggetto dell’appalto.
Facendo riferimento alla tabella riportata alle pagine 4, 5 e 6 del Disciplinare di gara, si definiscono in servizi principali quelli elencati a lato delle voci “RT pap” e “servizi di smaltimento/trattamento”, mentre come secondarie le voci “T ecocentro”, “Spazz”, “Gestione Eco”, “Territorio” e “servizi opzionali a domanda”.
Si comunica, quindi, la possibilità di partecipazione in R.T.I. verticale o misto.

2) Il sopralluogo è obbligatorio, ma il Concorrente dovrà provvedere autonomamente alla organizzazione e svolgimento relativi; a conclusione dello stesso, il Concorrente dovrà recarsi presso la sede della S.A., previo appuntamento telefonico con l’Unità Tecnica della stessa, al fine del rilascio dell’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal referente tecnico della Stazione Appaltante in occasione del sopralluogo stesso, da inserire nella Busta A, Documentazione amministrativa (art. 15, lettera d), del Disciplinare).
L’attestazione consisterà nella presa d’atto, da parte della Stazione Appaltante, di un’autodichiarazione del Concorrente.
Si ritiene di poter fare riferimento alle specifiche indicazioni fornite all’interno del § 11 del Bandotipo ANAC n 1/2017 (“Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”), approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n 1228 del 22 novembre 2017: “... In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa [ciascun] operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente”.

3) Si conferma che non è necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori.

4) Premesso che:
a - il § 8 del Disciplinare di Gara prevede che “Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di cui sopra sub 7.1.2”;
b - l’art 89, c. 10, DLgs 50/2016 prevede che L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
la risposta alla richiesta di chiarimenti posta richiede un approfondimento giurisprudenziale relativo al cd. subappalto qualificante, di cui ai successivi §§ 1, 2, 3, cui si rinvia.
Tenendo conto di quanto sopra sub a) e b), ed alla luce delle incertezze emergenti dai citati successivi paragrafi, si ritiene che per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla richiesta di chiarimento non sia possibile ricorrere al subappalto cd. qualificante, così come non è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
  1. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) 24/06/2021 n 4374 “... il mancato possesso della certificazione SOA non poteva essere ovviato mediante il ricorso all’istituto del subappalto qualificante (facoltativo o necessario), che si attaglia propriamente agli appalti solo di lavori e non agli appalti misti …”
  2. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) 26/06/2021 n. 198: “... si rileva che il subappalto necessario o qualificante è istituto concepito con riguardo agli appalti di lavori, cui fanno univocamente riferimento le disposizioni normative che lo prevedono (art. 109 del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, commi 1 e 2, del d.l. 47 del 2014, come convertito dalla l. 80 del 2014). Esso consente all’affidatario, che sia in possesso della qualificazione necessaria per eseguire i lavori di categoria prevalente e al contempo sprovvisto della qualificazione obbligatoria in una o più categorie scorporabili, di integrare il requisito mancante facendo ricorso ad un’impresa subappaltatrice, munita della specifica attestazione.
    9.1. L’istituto presuppone, quindi, i concetti di “categoria prevalente” e “categoria scorporabile”, che sono delineati dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50 del 2016) con esclusivo riferimento agli appalti di lavori (art. 3, comma 1, lett. oo-bis e oo-ter) e non appaiono di immediata e lineare trasposizione all’appalto di servizi.
    9.2. Sul punto, si richiama l’esplicativo passaggio della delibera l’ANAC n. 462 del 27 maggio 2020. Secondo l’Autorità “a differenza degli appalti di lavori, ove il ricorso al subappalto qualificante è consentito a prescindere da un’espressa previsione negli atti di gara, negli affidamenti di servizi e forniture è facoltà delle singole Stazioni appaltanti inserire nella lex specialis clausole che ne consentano l’utilizzo agli operatori economici. Tuttavia, vi è da notare come proprio in relazione agli appalti di servizi e forniture, l’applicazione dell’istituto incontri degli evidenti limiti riconducibili alla difficoltà di stabilire la quota parte di requisiti afferenti alla singola tipologia di prestazioni e quella relativa all’appalto nel suo complesso. La regola generale del ricorso al subappalto necessario è di consentirlo quando il bando di gara individui la prestazione principale e quella/e secondaria/e, ammetta in relazione alle seconde la possibilità di ricorrere al subappalto qualificante, e l’impresa dimostri di soddisfare la specifica disciplina di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014, ovvero possieda, con riferimento alla prestazione principale, requisiti di qualificazione relativi al complessivo importo contrattuale”.
    Il ricorso al subappalto necessario nell’ambito di un appalto di servizi è subordinato, dunque, ad un duplice requisito: l’individuazione di diverse categorie di prestazioni da parte della lex specialis (potendosi acquisire mediante subappalto solo la qualifica necessaria per lo svolgimento delle prestazioni “secondarie”) e l’esistenza di un’espressa previsione nel bando volta ad ammetterlo.
    9.3. Nello stesso senso si pone la recente giurisprudenza amministrativa (vedi, in particolare, Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3504), che sembra talora declinare il secondo dei descritti requisiti in termini, piuttosto, di mancato espresso divieto di avvalersi del subappalto necessario da parte della legge di gara (si vedano Tar Piemonte, sez. I, 5 gennaio 2021, n. 9 e Tar Lombardia – Milano, sez. IV, 14 gennaio 2021, n. 114).
  3. Infine, il Consiglio di Stato (Sezione Terza) 10/06/2020 n. 3702 ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale sul tema (non risulta che la Corte si sia ancora espressa), sviluppando il seguente approfondimento.
    1. La nozione di subappalto “necessario” o “qualificante”.
      1. Nel sistema normativo nazionale, i requisiti di partecipazione nel comparto dei lavori sono puntualmente definiti dalla normativa di riferimento, secondo un doppio e connesso binario.
        • i) Un primo, costituito dalla qualificazione rilasciata agli operatori economici - sulla base di un sistema suddiviso in categorie di lavorazioni cd. generali (og) e specialistiche (os) e classi di importo (risultanti dal c.d. attestato SOA) - tale per cui la qualificazione in una data categoria abilita gli operatori economici ad eseguire lavori riconducibili alla categoria di specializzazione per la quale la qualificazione è stata conseguita e per valore corrispondente alla classe di importo acquisita.
        • ii) Un secondo, costituito dalla concreta definizione, ad opera della stazione appaltante, dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, in ragione delle caratteristiche del singolo affidamento e con la necessaria indicazione sia della categoria prevalente, sia, ove presenti, delle categorie scorporabili.
        • Categoria di lavori “prevalente” è quella che caratterizza l’intervento da realizzare e che presenta un importo più elevato fra le varie categorie che ad esso concorrono (art. 3, comma 1, lett. oobis), d.lgs. 50/2016).
          Si dicono “scorporabili”, invece, quelle categorie di lavori non appartenenti alla prevalente e, comunque, di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore ad € 150.000,00 (art. 3, comma 1, lett. oo-ter), d.lgs. 50/2016).
      2. La concreta definizione delle modalità di accesso alle gare varia in relazione alla tipologia e all'importo delle singole lavorazioni, incentrandosi su un principio generale e su una deroga.
        • Per principio generale, ai fini della partecipazione alla gara e dell'esecuzione dei relativi lavori è sufficiente che il concorrente sia qualificato nella categoria prevalente, in una classifica corrispondente all'importo totale dei lavori. In caso di aggiudicazione, il concorrente potrà eseguire lavorazioni anche relative alle categorie scorporabili, ancorché privo delle relative qualificazioni (art. 12, comma 2, lett. a), D.L. n. 47/2014).
          Nella medesima ipotesi, il ricorso al subappalto, ai fini dell'affidamento delle lavorazioni scorporabili come di quelle riconducibili alla categoria prevalente, riveste carattere meramente eventuale e facoltativo, rispondendo a scelte discrezionali, organizzative ed economiche, dell’impresa concorrente.
        • La descritta impostazione conosce una deroga nel caso in cui le categorie indicate come scorporabili rientrino in determinate tipologie di opere “specialistiche”, per le quali la normativa di riferimento richiede la c.d. “qualificazione obbligatoria”. Dette opere, infatti, non possono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario se privo della relativa qualificazione e, quindi, devono essere necessariamente subappaltate ad un soggetto ad esse abilitato (cfr. art. 12, comma 2, lett. b), D.L. n. 47/2014, convertito con legge n. 80/2014).
      3. La fattispecie qui all’esame rientra, appunto, nella tipologia da ultimo tratteggiata (subappalto “necessario” o “qualificante”), in quanto riguarda un concorrente privo dei requisiti di esecuzione relativi ad una categoria c.d. scorporabile a qualificazione obbligatoria (OS 18-B, in classifica V, di importo pari ad € 3.799.896,24).
      4. Il “subappalto necessario”, previsto in vigenza del decreto legislativo n. 163/2006 (art. 118), non trova espresse disposizioni regolative nel decreto legislativo n. 50/2016. Nondimeno, la giurisprudenza ritiene trattarsi di istituto compatibile con l’attuale quadro normativo, stante la confermata vigenza dell’art. 12 del decreto legge n. 47/2014 (convertito, con modificazioni, con legge n. 80/2014), ed in particolare dei primi due commi dell’art. 12, riferiti alle categorie riguardanti le opere speciali suscettibili di “subappalto necessario” in favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni (v. Cons. Stato, sez. V, n. 5745/2019; Tar Lazio, sez. II, n. 3023/2019; Tar Piemonte, sez. II, n. 94/2018; Tar Napoli, sez. I, n. 1336/2018).
      5. Non sussistono, invece, spunti normativi e interpretativi in tema di subappalto necessario “frazionato”, ipotizzabile nell’ancora più specifico caso in cui il requisito di qualificazione obbligatorio venga ad essere ‘coperto’ dall’operatore economico attraverso una sommatoria degli importi per i quali risultano qualificati i diversi operatori indicati nella terna dei subappaltatori.
      6. La giurisprudenza nazionale ha chiarito che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, in sede di presentazione dell'offerta non è necessaria l'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario - ovvero allorché il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili (v. Cons. Stato, sez. V, n. 5745/2019; Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9).
    2. Il contenuto della normativa italiana.
      1. Con riferimento al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), vengono in rilievo le seguenti disposizioni:
        • -- l’art. 105 definisce il subappalto come “il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto” (comma 2);
        • -- nei commi a seguire, lo stesso art. 105 aggiunge che:
          • i) “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: .. b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria” (comma 4);
          • ii) “per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso” (comma 5);
          • iii) “è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190” (comma 6);
          • iv) “il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante” (comma 8).
      2. Va sin d’ora chiarito che con legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto legge cd. “sblocca cantieri” del 18 aprile 2019 n. 32, è stata introdotta una disciplina in deroga a talune previsioni del menzionato art. 105, in vigore dal 18 giugno 2019 e destinata a valere sino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, siffatta disciplina è irrilevante ai fini della presente questione pregiudiziale, sia perché recante un regime transitorio a conclusione del quale riprenderà vigore la normativa codicistica previgente; sia perché non applicabile alla gara de qua, indetta da Invitalia in epoca precedente alla sua entrata in vigore, con bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 10 agosto 2018.
      3. Il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (applicabile alla fattispecie qui in esame in virtù dell’art. 216 comma 14 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - il quale richiama la Parte II, Titolo III, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, articoli da 60 a 96, imponendone l’applicazione sino all’intervento della nuova disciplina in materia di qualificazione prevista dall’art. 83 comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016), per quanto qui di interesse prevede, all’art. 61, che:
        • - “1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4. 2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”.
      4. Questa Sezione ritiene che le menzionate disposizioni non contengano alcuna implicita limitazione all’appalto “qualificante” e “frazionato”, in quanto:
        • a) - l’art. 105, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 introduce un espresso divieto di suddivisione del subappalto – peraltro suscettibile di deroga in presenza di “ragioni obiettive” – applicabile alle sole opere c.d. superspecialistiche (o SIOS) di importo superiore al 10% dell’intero appalto. Si tratta, con tutta evidenza, di una norma di carattere speciale che, a contrario, consente di inferire l’insussistenza di una restrizione analoga per le opere non SIOS e/o che per importo non superino la soglia fissata ex lege. Nella gara di che trattasi la categoria OS 18 – B rientra tra le cd SIOS ma non supera il 10% del valore dell’appalto;
        • b) - quanto all’art. 61 del d.P.R. n. 207/2010, esso si limita a stabilire che ciascuna impresa acquisisce individualmente la propria qualificazione SOA, ma tale principio (pacifico) non è incompatibile con la facoltà di un’impresa di fare affidamento sulle capacità altrui per la partecipazione ad una gara, né da esso è dato evincere un divieto di soddisfare il requisito di qualificazione per una determinata categoria di opere attraverso il cumulo dei requisiti di più operatori. Più chiaramente, la regola per cui ciascun operatore acquisisce l’attestazione SOA sulla base dei propri mezzi e delle proprie risorse non presenta nessuna implicazione logica sugli ulteriori addentellati restrittivi che il primo giudice ha inteso ricavarne, né appare incompatibile con la facoltà di un’impresa di fare affidamento sulle capacità altrui attraverso un rapporto di subappalto.
    3. La disciplina del diritto dell’Unione europea e l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia.
      1. La disciplina eurounitaria del subappalto è desumibile dagli artt. 63 e 71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici. Per quanto qui di interesse, l’art. 63 (Affidamento sulle capacità di altri soggetti) dispone:
        • - “Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi” (par. I).
      2. L’art. 71 (Subappalto) dispone:
        • - “L’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, da parte dei subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità nazionali competenti che agiscono nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze” (par. I);
        • - “Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti” (par. II);
        • - “Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l’amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all’operatore economico cui è stato aggiudicato l’appalto pubblico (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara” (par. III);
        • - “I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità del contraente principale” (par. IV);
        • - “al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:
          • a) se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 2;
          • b) le amministrazioni aggiudicatrici possono, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 57. In tali casi le amministrazioni aggiudicatrici impongono all’operatore economico di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre o essere obbligate da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione” (par. VI);
        • - “Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto” (par. VII).
      3. La disciplina della direttiva sviluppa i principi concorrenziali espressi dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’art. 49 stabilisce: “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali. L’art. 56 prevede: “Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione”.
      4. Chiamata a pronunciarsi sugli artt. 47 e 48 della previgente direttiva 2004/18/CE (per gli aspetti e le disposizioni che qui rilevano non contraddetta dalla successiva direttiva 2014/24/UE) la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato:
        • (i) il diritto di ciascun operatore di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, “a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi”, purché si dimostri all’amministrazione aggiudicatrice l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari per eseguire l’appalto (cfr. CGUE, 10 ottobre 2013, C 94/12, punti 29 - 35; CGUE, 14 gennaio 2016, C-234/14, punti 23 e 28; CGUE, 14 luglio 2016, C 406/14, punto 33);
        • (ii) la libertà dell’offerente di “..scegliere, da una parte, la natura giuridica dei legami che intende allacciare con gli altri soggetti sulle cui capacità egli fa affidamento ai fini dell'esecuzione di un determinato appalto e, dall'altra, le modalità di prova dell'esistenza di tali legami” (CGUE, 14 gennaio 2016, C-234/14, punto 28);
        • (iii) il generale principio di frazionabilità dei requisiti di partecipazione tra più imprese, suscettibile di deroga soltanto in presenza di comprovate circostanze eccezionali, ossia: “lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si può ottenere associando capacità inferiori di più operatori” e per i quali il livello minimo di capacità deve essere raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, da un numero limitato di operatori economici (cfr. CGUE, 10 ottobre 2013, C 94/12; CGUE, 14 luglio 2016, C 406/14).
      5. Ancora più in dettaglio, la Corte di Giustizia:
        • -- nella sentenza C 94/12 (punto 31), per suffragare la portata generale del diritto dei concorrenti di fare affidamento sulle capacità di più operatori, ha rinviato alle norme sul subappalto, statuendo: “nel medesimo senso, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in parola autorizza i raggruppamenti di operatori economici a partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici senza prevedere limitazioni relative al cumulo di capacità, così come l’articolo 25 della stessa direttiva considera il ricorso a subappaltatori senza indicare limitazioni in proposito”;
        • -- nella sentenza C 406/14 (punto 33), resa in materia di subappalto, in maniera ancor più incisiva la Corte ha affermato che “l’articolo 48, paragrafo 3, di tale direttiva (n. 2004/18, n.d.r.) – prevedendo la facoltà per gli offerenti di provare che, facendo affidamento sulle capacità di soggetti terzi, essi soddisfano i livelli minimi di capacità tecniche e professionali stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione di dimostrare che, qualora l’appalto venga loro aggiudicato, disporranno effettivamente delle risorse necessarie per la sua esecuzione, risorse che non appartengono loro personalmente – sancisce la possibilità per gli offerenti di ricorrere al subappalto per l’esecuzione di un appalto, e ciò, in linea di principio, in modo illimitato”;
        • -- nella sentenza C 234/14 (punto 28), anche questa resa in materia di subappalto, la Corte ha ulteriormente precisato che “l'offerente rimane libero di scegliere, da una parte, la natura giuridica dei legami che intende allacciare con gli altri soggetti sulle cui capacità egli fa affidamento ai fini dell'esecuzione di un determinato appalto e, dall'altra, le modalità di prova dell'esistenza di tali legami”.
      6. L’interpretazione di cui si è dato conto, per espressa affermazione della Corte di Giustizia, risponde all’obiettivo dell’apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza nella misur più ampia possibile, a vantaggio non soltanto degli operatori economici stabiliti negli Stati membri, ed in particolare delle piccole e medie imprese, ma anche delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.
      7. Si tratta di obiettivi propri della direttiva 2004/18/CE e rafforzati dalla direttiva 2014/24/UE (v. considerando 1, 41, 78, 100 e 105 della direttiva 2014/24).
      8. Il fatto che essi siano stati ribaditi dalla Corte di Giustizia con riferimento a fattispecie riguardanti sia l’istituto dell’avvalimento che quello del subappalto, comprova che le pur obiettive differenze strutturali che intercorrono tra i due istituti (l’avvalimento rileva nella fase di implementazione dei requisiti di partecipazione ad una gara; il subappalto, posto "a valle" del contratto di appalto, attiene alla sua esecuzione) non elidono la loro comune connotazione quali moduli organizzativi alternativamente idonei a garantire l'ampliamento della possibilità di partecipazione alle gare anche a soggetti in apice sforniti dei requisiti di partecipazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2675/2014 e n. 1224/2014; CGUE, 5 aprile 2017, C-298/15, punti 47 e ss.; CGUE, 14 gennaio 2016, C-234/14, punto 28; CGUE, 10 ottobre 2013, C 94/12, punto 31).
      9. La Corte di Giustizia riconosce che il ricorso al subappalto, favorendo l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce, al pari dell’avvalimento, a realizzare l’obiettivo di rendere la concorrenza la più ampia possibile (CGUE, 26 settembre 2019, C-63/18, punto 27 e CGUE, 27 novembre 2019, C-402/18, punto 39).
    4. Illustrazione dei motivi del rinvio pregiudiziale.
      1. Il confronto con l’istituto dell’avvalimento offre l’occasione, da un lato, per illustrare le possibili obiezioni all’estensione anche al subappalto del principio del frazionamento dei requisiti; e, dall’altro, per accennare alle ragioni che hanno alimentato la linea prudenziale storicamente adottata dal legislatore italiano nel dare ingresso al subappalto nel sistema degli appalti pubblici.
      2. Sotto questo secondo aspetto rileva il fatto che il subappalto, confinato alla fase esecutiva dell’appalto e sottratto ai controlli amministrativi aventi sede nella procedura di gara: (i) si presta ad una possibile sostanziale elusione dei principi di aggiudicazione mediante gara e di incedibilità del contratto; (ii) costituisce un mezzo di possibile infiltrazione negli pubblici appalti della criminalità organizzata, la quale può sfruttare a suo vantaggio l’assenza di verifiche preliminari sull’identità dei subappaltatori proposti e sui requisiti di qualificazione generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016; (iii) conosce una prassi applicativa talora problematica, poiché la tendenza dell’appaltatore a ricavare il suo maggior lucro sulla parte del contratto affidata al subappaltatore (tendenzialmente estranea ad ingerenze della stazione appaltante) produce riflessi negativi sulla corretta esecuzione dell’appalto, sulla qualità delle prestazioni rese e sul rispetto della normativa imperativa in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. Da questa serie di limiti disfunzionali (segnalati nei pareri n. 855/2016 e n. 782/2017 resi da questo Consiglio, rispettivamente, sul progetto di nuovo Codice dei contratti pubblici e sul decreto legislativo di correttivo al Codice) hanno tratto spunto le opzioni restrittive inserite nel vigente codice degli appalti, di recente e sotto diversi profili censurate dalla Corte di Giustizia (CGUE 26 settembre 2019, C-63/18; CGUE, 27 novembre 2019, C-402/18).
      3. Il rischio al quale il subappalto sembra esporre l’integrità dei contratti pubblici e la loro immunità da infiltrazioni della criminalità è peraltro accresciuto da una reiterata impostazione normativa che, pur onerando il concorrente in gara della indicazione generalizzata, sin nell'atto dell'offerta, dei lavori o delle parti di opere che egli intende subappaltare (art. 105 comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016), per il resto circoscrive a più limitate ipotesi l’obbligo di indicazione, già in sede di formulazione dell’offerta, del nominativo delle imprese subappaltatrici (art. 105 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016).
      4. Le riportate ragioni di cautela (tutte presenti all’attenzione del legislatore comunitario, comechiaramente evincibile dalla lettura del considerando n. 105 della Dir. 2014/24/UE) rilevano in modo particolare nel caso del subappalto “necessario” proprio perché, mentre nell’ipotesi ordinaria del subappalto “facoltativo” l'appaltatore già possiede in proprio tutti i requisiti necessari perl'esecuzione dell'appalto, pur scegliendo, sulla base di una valutazione discrezionale e di mera opportunità economica, di subappaltare talune prestazioni ad un'altra impresa; viceversa, nel casodel subappalto “necessario” l'appaltatore difetta dei requisiti necessari per realizzare una o piùprestazioni dell'appalto, motivo per cui è egli obbligato a subappaltarle ad un'impresa in possesso di quegli stessi requisiti.
      5. In virtù di tale elemento caratterizzante, l’istituto in esame presenta evidenti similitudini con l'avvalimento. Un significativo tratto differenziale permane, tuttavia, in relazione al fatto che il subappaltatore esegue in proprio le opere affidategli, rispondendone esclusivamente nei confrontidell’impresa subappaltante, unica responsabile nei confronti della stazione appaltante; al contrario, nell’avvalimento l’ausiliario non è esecutore dell’opera (se non nei limiti fissati dall’art. 89 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016) e, tuttavia, consentendo al concorrente di integrare i requisiti mancanti necessari per la partecipazione alla gara, egli diviene parte sostanziale del contratto di appalto, assumendone insieme al concorrente principale la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante (art. 89 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016).
      6. Dunque, divergenze significative tra i due istituti (avvalimento e subappalto) si riscontrano in ordine al regime di responsabilità dell’impresa ausiliaria ed al suo ruolo nella esecuzione dell’appalto. Le stesse si attenuano, come si è visto, nel caso del subappalto “necessario” soggetto all’obbligo della contestuale indicazione in sede di gara sia delle attività per le quali si intende ricorrere al subappalto, sia del nominativo dei subappaltatori e dei relativi requisiti (ai sensi art. 105 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016), tanto da giustificarne la denominazione di "avvalimento sostanziale". Si è già visto, infatti, che nel caso degli appalti sopra-soglia l’indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria sin dalla formulazione dell’offerta (art. 105 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016), sicché la stazione appaltante ha modo di poter esperire in fase di gara i necessari controlli circa il possesso delle capacità tecnico - professionali e l’insussistenza delle cause di esclusione (artt. 80 e 83 e ss. del d.lgs. n. 50/2016).
      7. E’ lecito chiedersi, a questo punto, se le residuali differenze che pure in questa specifica ipotesi permangono tra i due istituti giustifichino un’impostazione divergente anche con riguardo alla possibilità di frazionamento dei requisiti tra più imprese ausiliarie. Detta facoltà - non espressamente contemplata in materia di subappalto - è invece prevista dal vigente codice degli appalti in materia di avvalimento, in quanto l’attuale art. 89, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, in linea con gli indirizzi espressi in tema dalla Corte di Giustizia, ammette “l’avvalimento di più imprese ausiliarie”.
      8. Come già ricordato, tanto le più risalenti direttive, quanto quelle più attuali, non prevedono l’imposizione di limitazioni aprioristiche ed astratte al subappalto e ne sottolineano la funzione “positiva”, ricollegandolo ai già richiamati principi di parità di trattamento e non discriminazione nei confronti degli operatori economici, oltre che ai principi di libertà di stabilimento, libera circolazione delle merci e dei capitali, concorrenza e proporzionalità. A questa impostazione, la Dir. 2014/24/UE ha aggiunto indicazioni di maggior dettaglio, riconoscendo agli Stati membri la possibilità di ampliare i poteri di verifica e di controllo della stazione appaltante sui requisiti dei subappaltatori; e di rendere il subappaltatore direttamente responsabile verso la stazione appaltante, riconoscendogli al contempo il diritto ad essere retribuito direttamente da quest’ultima per le prestazioni rese (si vedano i paragrafi III, VI lett. a) e VII dell’art. 71 della Dir. 2014/24/UE). Tali innovative disposizioni (solo in parte recepite dai commi 6 e 13 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016) paiono corrispondere alle finalità di maggiore trasparenza e tutela giuslavoristica che in epoca precedente erano rimaste appannaggio specifico della normativa italiana.
      9. In definitiva, la normativa comunitaria ammette la tendenziale completa e incondizionata subappaltabilità delle prestazioni dedotte nel contratto di appalto ed al contempo riconosce il pieno diritto del prestatore privo di determinati requisiti di poter fare ricorso alle capacità di terzi soggetti, ferma restando la speculare esigenza da parte della stazione appaltante di poter valutare la competenza, l’efficienza e l’affidabilità dei subappaltatori.
      10. La decisione della Corte di Giustizia 14 luglio 2016,Wroclawl (causa C-406/14), resa in relazione alla Dir. 2004/18, ha giustappunto ritenuto che la possibilità per gli offerenti di ricorrere al subappalto per l’esecuzione di un appalto è in linea di principio illimitata, ma ha anche specificato che, in via di eccezione, “conformemente all’articolo 25, primo comma, della direttiva 2004/18, l’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto, per quanto riguarda l’esecuzione di parti essenziali dell’appalto, di vietare il ricorso a subappaltatori quando non sia stata in grado di verificare le loro capacità in occasione della valutazione delle offerte e della selezione dell’aggiudicatario” (punto 33). Al contempo, la decisione del 5 aprile 2017, C-298/15 (punto 55) - nel ribadire la necessità di ancorare proporzionalmente i divieti in materia di subappalto a considerazioni specifiche riferite, di volta in volta, al settore economico interessato dall'appalto di cui trattasi, alla natura dei lavori nonché alle qualifiche dei subappaltatori - ha avversato impostazioni di segno alternativo che dovessero fare ricorso a previsioni limitative di carattere generale e indifferenziato.
      11. La Sezione coglie, dunque, nel contenuto delle direttive, come interpretate dalle richiamate pronunce Corte di Giustizia, una latitudine precettiva apparentemente estensibile ad ogni tipologia di rapporto ausiliario che consenta all’operatore in gara di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, “a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi” ed anche nella forma del frazionamento o del “cumulo di capacità. Osserva anche che, nell’ipotesi del subappalto “necessario” precisata al paragrafo 5.6, viene a realizzarsi la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di accertare la disponibilità (in capo al concorrente ed ai suoi subappaltatori) dei mezzi e dei requisiti necessari alla esecuzione dell’opera; e che, secondo quanto di recente precisato dalla stessa Corte, limitazioni al subappalto, ulteriori rispetto a quelle contemplate nella fonte comunitaria, non possono essere reputate coerenti o proporzionate agli obiettivi delle direttive comunitarie se l’ente aggiudicatore è in grado di verificare le identità e l’idoneità dei subappaltatori interessati e, quindi, è posto nella condizione di scongiurare il rischio di un ingresso opaco e non vigilato di terze imprese nella esecuzione dell’appalto (CGUE, 26 settembre 2019, C-63/18, punti 29 e 41-44; CGUE, 27 novembre 2019, C- 402/18, punti 48 e 49).
      12. Ancora più in generale, la Sezione rinviene negli orientamenti del giudice comunitario l’indicazione sintetica secondo la quale istituti espansivi della concorrenza (quali sono intesi l’avvalimento e il subappalto) possono tollerare limitazioni proporzionate e occasionali, non quindi generali e astratte, ma di volta in volta calibrate dall’amministrazione aggiudicatrice sulle peculiarità della singola gara ed in ragione degli eventuali fattori (il settore economico interessato dall’appalto di cui trattasi, la natura dei lavori, la tipologie di qualifiche richieste) che in essa concorrono a suggerire l’introduzione di specifiche condizioni restrittive. Appare quindi plausibile concludere che, in applicazione di queste stesse indicazioni ermeneutiche, anche nel caso sin qui delineato (subappalto necessario, implicante l’obbligo di indicazione delle prestazioni da subappaltare e del nominativo dei subappaltatori) debba valere un principio generale di frazionabilità del requisito qualificante, suscettibile di motivata deroga nei casi in cui la stazione appaltante ritenga di individuare casi e limiti ostativi oltre i quali la sicurezza e la qualità dell’opera potrebbero essere messe a rischio dal meccanismo del frazionamento del requisito. In ipotesi siffatte la stessa stazione appaltante potrebbe dunque imporre, nella legge di gara, che il livello minimo della capacità in questione venga raggiunto da un unico operatore economico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici. È quanto avviene nella parallela materia dell’avvalimento, in presenza di determinati requisiti (cd. “di punta”) che si ritiene debbano essere soddisfatti da una singola impresa ausiliaria, in quanto espressione di qualifiche funzionali non frazionabili (v. Cons. Stato, sez. V, n. 678/2018).
      13. La questione interpretativa pregiudiziale di seguito proposta risulta dirimente ai fini della decisione del ricorso. Invero, qualora dovesse ritenersi che il diritto eurounitario non ammette preclusioni al frazionamento del requisito tra più subappaltatori ovvero tra questi e l’impresa concorrente, il giudizio a quo dovrebbe concludersi con una sentenza favorevole alla parte Rti Research e con la conseguente conferma della sua ammissione in gara. Per contro, nel caso in cui si dovesse accogliere l’opzione contraria, il giudizio dovrebbe concludersi con una sentenza di conferma dell’annullamento dell’atto di ammissione.
5) Si conferma.

6) Si precisa che la succitata convenzione è scaduta; pertanto, il riferimento riportato nel CSA è da considerarsi nullo; i Concorrenti potranno liberamente proporre una propria soluzione impiantistica per la gestione delle frazioni di rifiuto interessate, secondo le tariffe unitarie di cui al Modello Offerta, da sottoporre a ribasso.

7) Le attrezzature sono state acquistate nel mese di Maggio 2020 al prezzo di € 43.500,00.=, per cui il valore delle stesse verrà definito al momento del passaggio di proprietà, considerando la componente di ammortamento nel frattempo sostenuta.

8) Si precisa che copertina ed indice esulano dal conteggio.

9) Si precisa che possibile utilizzare il formato A3 per le suddette tipologie di documentazione.

10) Si comunica l’assenza di un limite di peso per cartelle e file; al riguardo si precisa di considerare che, nella fase di caricamento, la dimensione dei files/cartelle inciderà ovviamente sul tempo di caricamento medesimo, per cui si consiglia di effettuare per tempo le operazioni occorrenti.

11) Si conferma che i costi di manutenzione sono a carico della S.A..

12) Si confermano 12 ore/settimana. Vi è un refuso nella tabella dell'orario presente nell'allegato 3CSA IV Bubbiano relativamente all'orario di servizio del sabato, che è 8.00-10.00 anzichè 8.00-12.00 come erroneamente riportato.

13) Si confermano giovedì e sabato (errore di digitazione all'interno della scheda).

14) Le ore sono esatte (servizio quindicinale 06-12 lunedì e martedì ossia 6x26=208 x 2 = 416 + venerdì settimanale 4x52=208 TOTALE 520).
Nelle ore del venerdì sono inclusi i servizi mercatali.

15) Si conferma che la squadra operativa è composta da due operatori ed un mezzo.

16) E’ necessario dimostrare la disponibilità di impianti per:
  • i codici CER riguardanti i servizi ordinari di raccolta porta a porta o tramite campane o punti diffusi sul territorio, ad esclusione di quelli che potrebbero essere oggetto di convenzione tra l’aggiudicatario e gli impianti afferenti ai Consorzi di filiera del sistema CONAI, per i quali non è pertanto necessario produrre alcuna documentazione specifica;
  • i codici CER relativi ai residui derivanti dall’attività di spazzamento e pulizia del suolo, da conferire direttamente ai relativi impianti di destino;
  • i codici CER riportati nelle autorizzazioni dei vari centri di raccolta/piattaforme comunali.
I restanti CER sono correlati a servizi opzionali a domanda, quindi correlati a necessità del momento (come ad esempio: abbandoni, particolari attività di manutenzioni, lavaggio caditoie,
spurgo pozzetti), per cui la dimostrazione della disponibilità non è in questa fase richiesta.
26/10/2021 15:52
Quesito #2
Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Si richiede se, ai fini della partecipazione alla gara, il requisito dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in categoria 10 Classe E richiesto per la partecipazione debba essere posseduto all’atto di partecipazione dal concorrente oppure possa essere assolto tramite ricorso all’istituito del subappalto dato atto che le sopra dette attività, riferite alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, risultano essere marginali all’interno del bando.
2) Si chiede, alla luce del requisito richiesto di aver svolto regolarmente, in ciascuno degli esercizi 2020- 2019- 2018, almeno un singolo appalto di raccolta e/o trasporto rifiuti per un numero di abitanti non inferiore a 120.000, ai fini della partecipazione alla gara e in relazione alla natura del bando e alla suddivisione delle prestazioni presso i diversi comuni nei quali verrà svolto il servizio in oggetto, se sia possibile, ai fini della qualificazione, partecipare con un numero cumulativo di contratti tali da raggiungere la quota di 120.000 abitanti nel triennio di riferimento.
3) La Stazione appaltante prevede un’offerta economicamente più vantaggiosa (70:30) con l’attribuzione dei punteggi della cd. Componente prezzo attraverso ribasso unico su un elenco prezzi stabilito. Il Bando stabilisce che i corrispettivi unitari derivanti dallo sconto applicato al Modulo Offerta, allegato 7 al Disciplinare di Gara, resteranno fissi e invariabili per tutta la durata dell’appalto. La revisione dei corrispettivi unitari d’appalto è operata applicando l’indice di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai pubblicato dall’ISTAT, nella misura del 75% (settantacinquepercento). Non saranno possibili variazioni ai corrispettivi su base diversa da quella del predetto indice rilevato dall’ISTAT. Si chiede di sapere se e come la Stazione Appaltante abbia valutato l’impatto della recente approvazione della delibera ARERA con la quale viene definito il metodo tariffario rifiuti per il quadriennio 2022-2025 (MTR-2) e all’ormai imminente emanazione di norme di regolazione da parte dell’Autorità in materia di qualità del servizio oltre all’impatto derivante dall’eventuale avvicendamento gestionale in termini sia societari sia di esecuzione del contratto.
29/10/2021 16:23
Risposta
A seguito di richiesta di chiarimenti, si riportano di seguito le relative delucidazioni:
1) Si rimanda ai chiarimenti “FAQ 1”, già pubblicati sul portale nell’apposita sezione;
2) No, non è possibile la partecipazione con un numero cumulativo di contratti tali da raggiungere la soglia richiesta;
3) Come indicato nello schema di Statuto di cui all’allegato 8 della documentazione di gara della società costituenda, così come l’attuale, la società ha come scopo la gestione integrale del ciclo dei rifiuti ed è identificata come tale dai Comuni soci che, nell’ambito dei procedimenti regolatori, sono identificati come Ente Territorialmente Competente.
Inoltre, all’art. 3 c.1 lett. b) dello statuto allegato alla documentazione di gara, la società ha la finalità di elaborare i piani economico finanziari.
Per la definizione del gestore ai sensi delle norme regolatorie emanate da ARERA, l’autorità specifica che: Deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF – art. 1.5: “Non sono soggetti all’obbligo di
predisporre il citato piano i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall’obbligo di predisporre una parte di piano economico finanziario. L’Ente territorialmente competente, nell’ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d’opera.”
Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti – Domande e risposte - Faq 1.6 (https://www.arera.it/it/operatori/MTR_faq.htm) “Premesso che, ai sensi del comma 1.5 della deliberazione 57/2020/R/RIF, spetta all'Ente territorialmente competente identificare i gestori del servizio come effettivamente responsabili della gestione escludendo i meri prestatori d'opera, nel caso di RTI a cui sia affidato il servizio integrato di gestione dei RU ciascun operatore partecipante al raggruppamento identificato come gestore è destinatario della regolazione dell'Autorità e, dunque, individualmente responsabile dell'adempimento agli obblighi previsti dalla medesima, ivi inclusi quelli di predisposizione e trasmissione del PEF. In ogni caso è consentito alla mandataria di assolvere agli obblighi di trasmissione per conto delle mandanti.”
Per quanto indicato e considerando che gli Enti Territorialmente Competenti identificano il CCN come gestore integrato del servizio e che lo stesso consorzio è attualmente tenuto a predisporre il
piano economico finanziario, il Consorzio dei Comuni dei Navigli si configura come gestore del servizio.
Di conseguenza, le fonti contabili obbligatorie per la determinazione dei PEF sono quelle del CCN che recepiranno costi e ricavi derivanti dalle prestazioni e dai rapporti contrattuali definiti dall’affidamento.
Si specifica che, nel caso di nuovi interventi normativi che possano indurre una modifica dell’assetto gestionale in essere e previsto, si provvederà, con procedura partecipata da tutti i
soggetti coinvolti, ad intervenire sui rapporti tra la società in esito alla trasformazione e il soggetto affidatario del servizio, al fine di adempiere compiutamente alle disposizioni regolatorie e
normative.
Relativamente alla futura regolazione della qualità contrattuale e tecnica si farà riferimento all’Articolo 36 “Monitoraggio della qualità, efficacia ed efficienza dei servizi oggetto di appalto” del capitolato speciale d’appalto.
 
30/11/2021 18:00
Quesito #3
Si chiede la pubblicazione dei seguenti documenti
  1. Contratto di appalto;
  2. Perizia giurata di trasformazione ex art 114 dlgs 267/2000.
Si chiede, inoltre, conferma che l’importo della garanzia definitiva richiesta ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, si potrà ridurre in caso di possesso di certificazione ISO secondo quanto previsto dal medesimo articolo del Codice.
 
03/12/2021 13:14
Risposta
Con riferimento ai quesiti posti, si forniscono i seguenti chiarimenti:
  1. il contratto di appalto sarà disponibile successivamente alla fase di aggiudicazione; lo stesso, in ogni caso, non conterrà previsioni innovative rispetto agli atti di gara;
  2. la perizia giurata di trasformazione ex art 114 dlgs 267/2000, ante trasformazione, verrà giurata nei primi giorni di dicembre e sarà pubblicata nella sezione "Atti di gara" della piattaforma;
  3. Si conferma che alla garanzia definitiva siano applicabili le riduzioni, secondo quanto previsto dall’art. 103 e dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si precisa, altresì, che l’impegno a costituire la garanzia definitiva deve essere presente nel contenuto della garanzia provvisoria, la quale deve essere rilasciata nel valore fisso previsto all’art. 10, punto 1), del Disciplinare di Gara.
25/11/2021 10:20
Quesito #4
Con riferimento alla presente procedura, si chiedono i seguenti chiarimenti:
  1. In riferimento al Servizio di pulizia meccanizzata suolo pubblico e trasporto del materiale raccolto presso il Comune di Busto Garolfo, nell’Allegato 3CSA V BUSTO GAROLFO vengono indicati n.2 turni settimanali al lunedì e al giovedì, oltre ad un turno quindicinale al sabato. Dall’analisi del Piano di spazzamento meccanizzato, allegato ai documenti di gara, risultano evidenziate n.7 zone calendarizzate secondo il programma specificato nell’allegato.
    Si chiede come le n.7 zone del Piano, come calendarizzate, si coniugano con i n.5 turni dell’Allegato 3CSA.
  2. In riferimento al Servizio di pulizia meccanizzata suolo pubblico e trasporto del materiale raccolto presso il Comune di Casorate Primo, nell’Allegato 3CSA VII CASORATE PRIMO vengono indicati n.5 turni settimanali dal lunedì al venerdì. Dall’analisi del Piano di spazzamento meccanizzato allegato ai documenti di gara risultano presentate n.4 zone, senza definirne la calendarizzazione. Si chiede come le n.4 zone del Piano si coniugano con i n.5 turni dell’Allegato 3CSA.
  3. In riferimento al Servizio di pulizia meccanizzata suolo pubblico e trasporto del materiale raccolto presso il Comune di Bubbiano, nell’Allegato 3CSA IV BUBBIANO viene indicato un turno settimanale al venerdì. Dall’analisi del Piano di spazzamento meccanizzato allegato ai documenti di gara sembrerebbe che sia richiesto un turno bisettimanale per la zona verde (martedì + venerdì), alternando a seguire la zona gialla e la zona azzurra rispettivamente al martedì e al venerdì. Si chiedono chiairmenti in merito.
  4. In riferimento al Servizio di pulizia manuale suolo pubblico presso i Comuni di Bubbiano, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Mesero e Ozzero non sono state definite le vie oggetto del servizio richiesto. Si richiedono chiariment in merito.
  5. In riferimento al Servizio di pulizia manuale suolo pubblico presso il Comune di Busto Garolfo, nell’allegato Busto Garolfo piano spazzamento manuale, vengono descritti un servizio con mezzo Cargobike ed un servizio di spazzamento delle Piste Ciclabili, con relativa calendarizzazione. Tali servizi non hanno alcun riscontro nell’Allegato 3CSA V BUSTO GAROLFO. Si chiede di chiarire se i suddetti servizi siano effettivamente richiesti in gara.
  6. In riferimento al Servizio di pulizia manuale suolo pubblico presso il Comune di Casorate Primo, nell’Allegato 3CSA VII CASORATE PRIMO vengono indicati per ciascuno dei n.3 operatori n.5 turni settimanali, calendarizzati dal lunedì al venerdì. Dall’analisi del Piano di spazzamento manuale allegato ai documenti di gara risultano  programmati sia per il primo che per il terzo operatore n.6 turni calendarizzati dal lunedì al sabato compreso. Si chiedono chiarimenti in merito.
  7. In riferimento al Servizio di pulizia manuale suolo pubblico presso il Comune di Vittuone, nell’Allegato 3CSA XIX VITTUONE vengono indicati sia per il terzo che per il secondo operatore n.6 turni settimanali dal lunedì al sabato, oltre a n.2 turni settimanali pomeridiani per il terzo operatore, calendarizzati al martedì e al venerdì. Dall’analisi del Piano di spazzamento manuale allegato ai documenti di gara risultano presentati n.5 circuiti, senza definirne la calendarizzazione, né la frequenza di servizio, né l’operatore da impiegare per ciascuna zona. Si chiedono chiarimenti in merito.
  8. In riferimento al Servizio di pulizia manuale suolo pubblico presso il Comune di Corbetta, nell’Allegato 3CSA XI CORBETTA vengono indicati sia per il primo che per il secondo operatore n.6 turni settimanali dal lunedì al sabato, oltre a n.3 turni settimanali pomeridiani per il terzo operatore, calendarizzati al lunedì, mercoledì e venerdì. Dall’analisi del Piano di spazzamento manuale allegato ai documenti di gara risultano definite le zone secondo il programma precisato. Non è chiaro come gli operatori debbano spartirsi le zone da servire. Si richiedono chiarimenti in merito.

     
07/12/2021 12:57
Risposta
Con riferimento ai quesiti posti per la presente procedura, si forniscono i seguenti chiarimenti:
  1. ai fini della progettazione si invita a considerare come prioritarie le informazioni contenute nella scheda tecnica “Allegato 3CSA V BUSTO GAROLFO”, poiché rispondenti all’organizzazione adottata prima della pubblicazione del procedimento di gara, mentre l’allegato “Piano di spazzamento” fornisce ai concorrenti un perimetro delle zone che sono interessate da tale attività;
  2. la calendarizzazione delle zone non è oggi ben definita, il quinto turno è a disposizione del fornitore per portare a termine la copertura dei piani di spazzamento che per vari motivi non sono stati chiusi piuttosto che passaggi dedicati in alcune zone più sensibili come, a titoli di esempio, la piazza oppure le aree antistanti l’Ospedale Carlo Mira, ecc...;
  3. il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade presso il Comune di Bubbiano attualmente viene svolto tutti i venerdì a partire dalle prime ore del pomeriggio. La zona che ogni venerdì deve essere servita è la verde, mentre a rotazione sempre al venerdì, le zone azzurra e gialla;
  4. per i Comuni di Bubbiano, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Mesero e Ozzero il piano di spazzamento manuale delle strade sarà concordato in fase di avvio con gli uffici comunali;
  5. le definizioni mezzo Cargobike ed un servizio di spazzamento delle Piste Ciclabili citati nel piano sono dei refusi. Ai fini della progettazione si invita a considerare le informazioni contenute nella scheda tecnica e il percorso definito nella planimetria “Zone centrali mezzo MAx Wind”;
  6. in base all’attuale programmazione, il servizio risulta svolto da 3 operatori, uno impiegato a 24 h/settimana, due a 26 h/settimana; tutti e tre lavorano su cinque giorni a settimana. La dotazione veicoli è di 1 porter. Gli allegati riportanti il primo e terzo operatore impiegati su 6 turni si riferiscono a precedenti programmazioni non più in vigore;
  7. In base all’attuale programmazione, il servizio risulta svolto da 3 operatori, uno impiegato a 12 h/settimana, due a 36 h/settimana; tutti e tre lavorano su sei giorni a settimana. La dotazione veicoli è 1 porter. Gli allegati riportanti i circuiti si riferiscono a precedenti programmazioni non più in vigore. Gli attuali programmi vengono concordati periodicamente con gli uffici comunali;
  8. ai fini della progettazione, si invita a considerare come prioritario il servizio quotidiano con un operatore nella zona del centro storico. Mentre, sul resto del programma, la Stazione Appaltante si aspetta un proposta che tenga conto almeno delle zone indicate dal programma.
07/12/2021 18:10
Quesito #5
Con riferimento alla presente procedura, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) si chiede di specificare come verrà fatturata la spazzante che il comune di Casorate Primo metterà a disposizione dell'appaltatore per il servizio di spazzamento meccanizzato. Oltre alla cessione del mezzo a  titolo  gratuito,  si  prevede  che  sarà  sempre  il  Comune  di  Casorate  Primo  a  sostenere  le  spese  di gestione?
2) si  chiede  di  specificare  il  costo  dell'autista  per  la  spazzante  del  comune  di  Casorate  Primo  e  di  altri mezzi, perché nell’allegato 7 si riporta solo l’importo di 30,00 Euro/ora dell’Operatore (eventuale e a richiesta) aggiuntivo addetto all'utilizzo del soffiatore.
3) si chiede di specificare come viene pagato il servizio di raccolta rifiuti ingombranti, dato che nell’allegato 7 viene riportato un canone a servizio mentre nelle schede tecniche si riportano in modo diverso per i vari comuni ore mezzi, ore personale e metodologie diverse.
4) all’art 34 del CSA si precisa che la stampa e distribuzione delle 80.000 copie saranno fatturate al CCN dopo approvazione del preventivo di spesa, ma successivamente all’art. 28.1 si riporta che la distribuzione dei calendari è a carico dell’Appaltatore. Si chiede conferma che vale quanto riportato all’art. 34 e, quindi, questa fornitura e attività sarà soggetta a fatturazione separata.
5) si  chiede  di  specifica  di quale  sarà  il  contributo  per  conferimento  degli  accumulatori  al  piombo, come riportato nell’allegato 7.
6) Si chiede se il Consorzio ha un aggiornamento della perizia giurata, per valutare il valore della partecipazione societaria.
10/12/2021 11:08
Risposta
Con riferimento ai quesiti presentati, si forniscono i seguenti chiarimenti:
1) il mezzo spazzante non dovrà essere fatturato dall'aggiudicatario al Consorzio, poiché, attualmente, il nostro ente ha in essere un contratto di noleggio diretto con il fornitore del mezzo. La società appaltatrice dovrà, invece, fatturare le ore dell'autista che sarà messo a disposizione;
2) il costo orario applicato per l'autista è 22,00 €/h;
3) le schede tecniche descrivono l'organizzazione del servizio per permettere ai concorrenti di predisporre eventuali proposte progettuali, mentre il costo dovrà essere espresso a canone, come richiesto dal modulo offerta;
4) per quanto riguarda il calendario della raccolta dei rifiuti, la stampa e distribuzione sarà sempre a carico dell'aggiudicatario, nell'ambito della attività di comunicazione da proporre. Diversamente, nel caso in cui il Consorzio proseguisse nell'attività di promozione e valorizzazione turistico-ambientale del territorio, i relativi calendari saranno realizzati a cura dell'aggiudicatario, con costo a carico del Consorzio;
5) poichè tale tipologia di rifiuto non è espressamente indicata al punto 10.4 "Ricavi da cessione dei materiali – Sistema CONAI e attività di libero mercato" del CSA, il valore che ci sarà riconosciuto seguirà le attuali condizioni vale a dire il 25 % rispetto al valore del LME (London Metal Exchange) riferito al mese precedente;
6) Al momento la perizia giurata non è stata depositata.


 
09/12/2021 11:39
Quesito #6
per la presente procedura, si chiedono i seguenti chiarimento:
  1. Si chiede conferma che, in caso di partecipazione in costituendo R.T.I., la compilazione del DGUE tramite portale sia obbligatoria solo per la Mandataria e non anche per le mandanti, che non sono obbligate ad essere iscritte alla piattaforma (vedi disciplinare Art. 13 pag. 14), e che possono presentare il DGUE utilizzando il modello ufficiale fornito dal Ministero delle infrastrutture e trasporti
    del 18/07/2016;
  2. In riferimento all’art. 10.3 del Capitolato, si chiede se per “proporzionalmente ridotte” e, nell’art. 10.4, la dicitura “proporzionalmente incrementate” si intende comunque che tale riconoscimento economico dei minor costi, nel primo caso, e dei maggiori ricavi, nel secondo, siano a beneficio della ditta appaltatrice;
  3. Si chiede di specificare quali siano i prezzi unitati di riferimento per le attività previste come servizi opzionali e/o a domanda, non essendo gli stessi riportati nell’Allegato 7.
13/12/2021 16:15
Risposta
Con riferimento ai quesiti presentati, si forniscono i seguenti chiarimenti:
  1. in caso di partecipazione in RTI ogni componente dello stesso è tenuto a presentare il DGUE. La mandataria dovrà compilare il DGUE direttamente attraverso il portale e-procurement; gli operatori economici nel ruolo di mandante possono presentare il DGUE seguendo il modello ufficiale fornito dal Ministero oppure compilandolo direttamente attraverso il portale e-procurement, opzione usufruibile a seguito della registrazione dell’operatore stesso a portale. Si precisa che, nel caso in cui si dovesse utilizzare un modello differente da quello disponibile attraverso il portale, il documento dovrà comunque contenere tutte le informazioni richieste al punto 7 del Disciplinare di Gara;
  2. no, l'eventuale beneficio economico sarebbe a favore della Stazione Appaltante;
  3. i servizi opzionali o a domanda che dovessero essere richiesti dalla Stazione Appaltante, per la cui esecuzione l'impresa aggiudicataria dovesse impegnare propri mezzi e personale, saranno remunerati come da prezzi unitari posti a gara di cui all'Allegato 7, decurtati dallo sconto proposto dallo stesso aggiudicatario; tutti i restanti servizi opzionali o a domanda che dovessero essere richiesti dalla Stazione Appaltante saranno oggetto di apposita quantificazione tecnico-economica da parte dell'impresa aggiudicataria, in base alla tipologia di prestazione richiesta, questo con particolare riferimento agli interventi di pulizia straordinaria o bonifica del territorio, che richiedessero la tipizzazione e quantificazione dei rifiuti da gestire.

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